Il DM stabilisce che i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite nei centri di raccolta dovranno essere raggruppate come nella tabelle di seguito riportata.
Inoltre viene stabilito che, indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali tali rifiuti sono conferiti, agli stessi vengono attribuiti i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Tabella recante i nuovi Raggruppamenti RAEE dei Centri di Raccolta
Raggruppamento 1 - Apparecchiature per lo scambio di temperatura
con fluidi
Le apparecchiature indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
4.2 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,
di seguito elencate:
- 1.1 Frigoriferi;
- 1.2 congelatori;
- 1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti
freddi;
- 1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore;
- 1.5 radiatori a olio;
- 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con
fluidi diversi dall'acqua;
- 4.2 asciugatrici.
Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi
Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell'allegato IV
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:
- 4.1 Lavatrici;
- 4.3 lavastoviglie;
- 4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre
riscaldanti elettriche;
- 4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle
elencate nel paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Raggruppamento 3 - TV e Monitor
Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di
superficie superiore a 100 cm2 indicati al paragrafo 2
dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di
seguito elencati:
- 2.1 Schermi;
- 2.2 televisori;
- 2.3 cornici digitali LCD;
- 2.4 monitor;
- 2.5 laptop, notebook;
Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di
illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro
Le apparecchiature di grandi dimensioni elencante al paragrafo 4
dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,
tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le
apparecchiature di piccole dimensioni elencante al paragrafo 5 e le
piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni
(con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al
paragrafo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di
seguito elencate:
- 4.5 lampadari;
- 4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini,
apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne
installati nelle chiese);
- 4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria;
- 4.7 mainframe;
- 4.6 grandi stampanti;
- 4.9 grandi copiatrici;
- 4.10 grandi macchine a gettoni;
- 4.11 grandi dispositivi medici;
- 4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo;
- 4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente
prodotti e denaro;
- 5.1 aspirapolvere;
- 5.2 scope meccaniche;
- 5.3 macchine per cucire;
- 5.4 lampadari;
- 5.5 forni a microonde;
- 5.6 ventilatori elettrici;
- 5.7 ferri da stiro;
- 5.8 tostapane;
- 5.9 coltelli elettrici;
- 5.10 bollitori elettrici;
- 5.11 sveglie e orologi;
- 5.12 rasoi elettrici;
- 5.13 bilance;
- 5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del
corpo;
- 5.15 calcolatrici;
- 5.16 apparecchi radio;
- 5.17 videocamere, videoregistratori;
- 5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature
per riprodurre suoni o immagini
- 5.19 giocattoli elettrici ed elettronici;
- 5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.;
- 5.21 rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati,
piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli
dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di
controllo;
- 5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti;
- 5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici
integrati;
- 6.1 telefoni cellulari;
- 6.2 navigatori satellitari (GPS);
- 6.3 calcolatrici tascabili;
- 6.4 router;
- 6.5 PC;
- 6.6 stampanti;
- 6.7 telefoni;
- altre apparecchiature di grandi e piccole dimensioni, anche informatiche e per telecomunicazioni, non menzionate nei paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato IV del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49.
Raggruppamento 4 - Sezione A "pannelli fotovoltaici"
I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4
dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di
seguito elencati:
- 4.14 pannelli fotovoltaici
Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose
Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell'allegato IV del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:
- 3.1 Tubi fluorescenti;
- 3.2 lampade fluorescenti compatte;
- 3.3 lampade fluorescenti;
- 3.4 lampade a scarica ad alta densita', comprese lampade a
vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro
metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione;
- 3.5 LED.