Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11617 del 20 marzo 2024.
Esaminando gli articoli 188 e 193 del Dlgs 152/2006 emerge un quadro di responsabilità nella gestione dei rifiuti, sostiene la Suprema Corte, che non si ferma alla regolarità delle operazioni poste in essere dal soggetto imputato, dovendo egli anche verificare la regolarità delle attività di chi lo ha preceduto o lo seguirà nell'ambito della filiera della gestione del rifiuto: un controllo che riguarda quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, effettuato verificando la regolarità dei formulari e del possesso delle prescritte autorizzazioni.